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Legge 27/12/2006 n. 296b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo é superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo é superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo é superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo é superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo é superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 é maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali."; e) all'articolo 24, il comma 3 é sostituito dal seguente: "3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), hbis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono". 7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all' articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13"; b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13"; c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13". 8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, é abrogato. 9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. 10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. 11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni: a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione; b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti; e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008. 12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, dopo il comma 12 é inserito il seguente: "12- bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) é attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota é fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota é rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma". 13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, é inserito il seguente: "Art. 10- bis. -(Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). -1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore é programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno. 2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico". 14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10bis della legge 8 maggio 1998 n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999 n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998 n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge. 15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, é abrogato. 16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: " 4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
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